Il 20 giugno è stato approvato il correttivo atteso per il Concordato Preventivo Biennale. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari, e concordato preventivo biennale.
Principio di funzionamento
Il reddito dei periodi d’imposta del biennio viene definito a priori, al fine di rendere più prevedibile e gestibile il pagamento delle imposte dei due esercizi futuri.
I contribuenti interessati devono proporre all’amministrazione finanziaria il futuro andamento presunto dei due anni d’imposta successivi, sia dal punto di vista reddituale sia dal punto di vista del valore della produzione netta.
Tramite il modello ISA 2024 messo a disposizione dall’ Agenzia delle Entrate la base di calcolo sarà il risultato Isa del proponente, rivalutato secondo variabili aggiuntive come andamento storico del reddito, settore di appartenenza e variabili relative all’andamento complessivo dell’economia.
Tempi di adesione
L’adesione può avvenire, tramite un modulo specifico in dichiarazione dei redditi, dal 15 luglio al 15 ottobre 2024 salvo proroghe.
Individuazione dei Redditi
Con l’articolo 3 del decreto si prevede che, ai fini della proposta di concordato, siano individuati:
- Il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi.
- Il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi.
- Il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
I redditi e il valore della produzione netta individuati con la metodologia approvata rilevano ai fini della proposta di concordato per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025.
Cause di Cessazione
Ai sensi dell’articolo 4, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista, in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:
- Eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
- Altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività, danni rilevanti alle scorte di magazzino, impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività, sospensione dell’attività.
- Liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale.
- Cessione in affitto dell’unica azienda.
- Sospensione dell’attività ai fini amministrativi.
- Sospensione dell’esercizio della professione.
Eventi Straordinari
Ai sensi dell’articolo 5, l’Agenzia delle Entrate tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato. I redditi e il valore della produzione netta sono ridotti:
- Del 10% in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni.
- Del 20% in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni.
- Del 30% in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.
Conclusioni
Pur offrendo numerosi vantaggi, come l’esclusione dagli accertamenti fiscali ordinari e la stabilizzazione delle imposte, presenta anche alcune criticità in termini di previsioni future da parte dei redditi reali aziendali. Pertanto, la decisione di aderire deve essere ponderata attentamente con delle simulazioni reddituali.